Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 5

 

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milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione di opere abusive. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori dell'abuso. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Qualora i comuni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità stabiliti, il Ministro dell'interno provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti Spa, trattenendone le relative somme da fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni stessi. Gli oneri per gli interessi relativi alla provvista da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per la gestione del Fondo stesso, valutati in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, sono posti a carico del bilancio dello Stato.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al 5 per cento dei proventi di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti derivanti dall'alienazione delle aree acquisite al patrimonio comunale, nonché le indennità previste all'articolo 5, comma 2, lettera c).
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede,
 

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per gli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.